A cosa serve la firma digitale nei contratti telematici e perché è così importante? Lo scopriamo nell’articolo con l’aiuto dei nostri esperti Carmela Miranda e Claudio Cimmelli, ufficio legale e commerciale di Bit4id.

Il numero di contratti firmati in via telematica cresce ogni giorno di più e i principali fattori alla base di questa tendenza si riconoscono nella semplicità, la velocità e la sicurezza che caratterizzano l’intero processo di firma digitale.

Prima di entrare nello specifico e andare ad evidenziare l’uso della firma digitale per le clausole onerose e vessatorie, sarà utile chiarire innanzitutto in cosa consiste precisamente un contratto telematico. Parliamo di un contratto stipulato, appunto, attraverso strumenti telematici, cioè senza che le parti siano contemporaneamente presenti nello stesso luogo. Di solito si utilizza questa forma contrattuale per il commercio in rete, o commercio elettronico. Esistono tre diverse tipologie di contratto telematico:

  • B2B (business to business): contratti conclusi tra soggetti che posseggono entrambi la qualifica di professionisti. In tal caso si stabilisce una relazione commerciale tra due imprese, una delle quali è interessata ad acquisire i prodotti dell’altra;
  • B2C (business to consumer): contratti conclusi tra un soggetto che possiede la qualifica di professionista e un altro che opera in qualità di consumatore;
  • C2C (consumer to consumer): contratti conclusi tra soggetti entrambi in veste di consumatori.

Nonostante esista tale distinzione, in materia contrattuale vige il principio della libertà di forma, per cui le parti possono scegliere liberamente quale forma dare all’atto (salvo i casi in cui la legge prevede una determinata forma a pena di nullità, ad es. nelle donazioni, per le quali occorre l’atto pubblico). Quando il contratto telematico ha ad oggetto un programma negoziale per il quale sussiste libertà di forma, per manifestare la volontà contrattuale è sufficiente la pressione del tasto virtuale di accettazione. La tecnica di firma per i contratti telematici a forma libera è detta anche “point and click”, proprio perché basta semplicemente “puntare e cliccare” il tasto di accettazione per concludere la trattativa.

Tuttavia, quando un contratto telematico a forma libera include la sottoscrizione online di clausole onerose e vessatorie sorgono delle criticità da non sottovalutare. Infatti, il requisito della specifica sottoscrizione per iscritto delle clausole onerose e vessatorie, previsto dalla normativa vigente, non può essere soddisfatto dalla semplice pressione di icone ipertestuali (dette “tasti negoziali virtuali”) in quanto non equiparabile, in assenza di una espressa previsione di legge, alla forma scritta. Per sottoscrivere correttamente le clausole in questione è necessaria la firma digitale.

Sulla spinosa questione relativa alle clausole vessatorie online, si è espresso il Tribunale di Catanzaro (sezione I civile, ordinanza del 30 aprile 2012), il quale ritiene che “Ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale online occorre la specifica sottoscrizione della stessa da assolversi con l’impiego della firma elettronica dell’aderente.

Dunque, non è sufficiente l’approvazione del testo contrattuale (mediante la pressione del testo virtuale in calce al modulo di registrazione) per riconoscere efficacia alle clausole vessatorie: occorre un’autonoma visualizzazione delle stesse con una specifica approvazione, o quanto meno una sottoscrizione per gruppo di clausole vessatorie, numericamente indicate, per il tramite della firma digitale.

Riassumendo:

Mentre nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale.

Ne deriva, in altri termini, che:

  • Le clausole onerose e vessatorie negoziate solo telematicamente, mediante l’utilizzo del sistema “point and click”, non possono essere considerate vincolanti;
  • Per rendere le clausole onerose e vessatorie efficaci è necessario ricorrere alla firma digitale.

In virtù di tali osservazioni, per essere in grado di fornire uno strumento che non si presti a facili ambiguità e/o contestazioni, risulta necessario prevedere l’obbligo che le clausole onerose e vessatorie presenti all’interno del documento da firmare appaiano sul video del contraente in forma particolarmente chiara, attraverso un’evidenziazione delle stesse o l’uso di caratteri o colori diversi. Questo tipo di accortezza permetterebbe, da un lato, di rendere più trasparente l’esperienza utente e il relativo valore delle specifiche clausole, dall’altro consentirebbe al mandatario del contratto di avere a disposizione uno strumento che tuteli maggiormente eventuali casi di contestazione o ripudio.

Altro accorgimento che renderebbe il sistema di firma elettronica più chiaro e trasparente nei confronti di tutti i soggetti coinvolti sarebbe imporre al contraente di “scorrere” l’intero documento prima di procedere, così da fargli effettivamente leggere tutte le clausole evidenziate, e poi richiedere il suo consenso esplicito per approvare singolarmente tutte le clausole onerose e vessatorie presenti.

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